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Sez. 2, Sentenza n. 21358 del 04/11/2005 (Rv. 584400 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Ordinanza ingiunzione del prefetto - Termine complessivo per l'emissione - Computo - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584400-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, il termine di novanta giorni concesso al prefetto per l'emissione - non anche per la notificazione - dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art.204 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n.285) va aggiunto a quello di trenta giorni dal deposito del ricorso entro il quale il responsabile dell'ufficio o del comando accertatore della violazione è tenuto, ai sensi del precedente art.203, a trasmettere gli atti al prefetto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)