Sez. L, Sentenza n. 3149 del 13/05/1981 (Rv. 413719 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER FATTI PENALMENTE RILEVANTI - SOSPENSIONE FINO ALLA PRONUNCIA DEFINITIVA DEL GIUDICE PENALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA DELLA CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER FATTI PENALMENTE RILEVANTI - SOSPENSIONE FINO ALLA PRONUNCIA DEFINITIVA DEL GIUDICE PENALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA DELLA CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - CONSEGUENZE.*
Il licenziamento del dipendente, nell'Esercizio del potere di recesso ex art 2119 cod civ, per fatti anche di Rilevanza penale, non puo ritenersi sospeso fino alla pronuncia definitiva del giudice penale, poiche il relativo provvedimento del datore di lavoro opera l'Estinzione del rapporto, mentre solo l'accertamento dell'inesistenza della causa di risoluzione da parte del giudice civile consente la ricomposizione della continuita giuridica del rapporto stesso, ovvero, se questo non e assistito da stabilita cosiddetta reale, l'adozione della misura risarcitoria di cui allo art 8 della legge 15 luglio 1966 n 604.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)