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Sez. L, Sentenza n. 4065 del 05/07/1985 (Rv. 441589 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN LAVORATORE IMPUTATO DEL REATO DI FURTO ED A GIUDIZIO CIVILE PER LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.*
Stato
decisa il 1985-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441589-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN LAVORATORE IMPUTATO DEL REATO DI FURTO ED A GIUDIZIO CIVILE PER LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.*

La sospensione necessaria del processo civile fino all'esito del processo penale presuppone un attuale e concreto rapporto di pregiudizialità nel senso che la decisione del primo dipende dalla definizione del secondo, pregiudizialità la cui valutazione è rimessa al giudice del merito ed è sottratta al Sindacato di legittimità se congruamente motivata. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che - in un'ipotesi in cui il datore di lavoro aveva intimato il licenziamento al lavoratore addebitandogli una certa condotta inadempiente che astrattamente poteva costituire lo elemento materiale del reato di furto e per la quale pendeva un procedimento penale a carico del lavoratore - aveva respinto la istanza di sospensione del giudizio civile sul rilievo che era pacifico tra le parti la circostanza di fatto che il lavoratore avesse tenuto la condotta predetta e che la stessa - a prescindere dall'esistenza di un reato - appariva comunque lesiva della fiducia su cui si fondava il rapporto di lavoro). (V 337/81, mass n 410787; (V 3149/81, mass n 413719).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)