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Sez. 1, Sentenza n. 1393 del 15/06/1967 (Rv. 328014 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - NATURA- RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PROMOSSO DAL CREDITORE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROVE RACCOLTE IN TALE GIUDIZIO - EFFICACIA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328014-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - NATURA- RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PROMOSSO DAL CREDITORE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROVE RACCOLTE IN TALE GIUDIZIO - EFFICACIA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*

L'opposizione ai provvedimenti adottati dal giudice delegato in Sede di verifica dei crediti nella procedura fallimentare da luogo ad un vero e proprio giudizio di cognizione, di natura contenziosa, sulla esistenza del credito. Tale giudizio non puo essere considerato come la prosecuzione di quello promosso dal creditore prima del fallimento per far valere il medesimo credito e rimasto interrotto per la dichiarazione di fallimento esso ha carattere autonomo rispetto a tale giudizio, cosi come alla procedura fallimentare. Tuttavia, nel giudizio di opposizione le prove, raccolte nell'altro giudizio interrotto, possono fornire al giudice elementi indiziari e presuntivi, utilizzabili nella formazione del suo convincimento.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)