Sez. 3, Sentenza n. 4815 del 04/09/1982 (Rv. 422806 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ONERI A CARICO DEL DANNEGGIATO - MANCATO ASSOLVIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ONERI A CARICO DEL DANNEGGIATO - MANCATO ASSOLVIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La liquidazione equitativa del danno, che può aver luogo soltanto nel caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e l'entità del danno subito non esonera l'interessato dall'Obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del danno e quelli utili per la liquidazione dello stesso in via equitativa. La valutazione del giudice del merito circa il mancato adempimento di un siffatto Onere probatorio, integrando un apprezzamento di fatto, non è sindacabile né suscettibile di riesame in Sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (V 90/69, mass n 337941; (V 1433/67, mass n 328014).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)