Sez. 5, Ordinanza n. 992 del 01/04/1970 Cc. (dep. 27/07/1970) Rv. 115062 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO - EVIDENZA DI NON COLPEVOLEZZA - PRONUNCIA IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA CHE LE PROVE EMERGANO DALLA SENTENZA IMPUGNATA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO - EVIDENZA DI NON COLPEVOLEZZA - PRONUNCIA IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA CHE LE PROVE EMERGANO DALLA SENTENZA IMPUGNATA.*
Per potersi far luogo, in Sede di legittimita, all'applicazione della norma di cui al cpv dell'art 152 cod proc pen, in presenza di una 'causa estintiva del reatò, occorre che preesistano le prove che rendono pregiudiziale l'assolutoria con formula ampia a quella di Estinzione del reato, e che l'esistenza di tali prove emerga gia, in modo evidente, dalla stessa situazione di fatto risultante dalla sentenza impugnata, non essendo consentito in Cassazione ne procedere ad una valutazione delle prove esistenti agli Atti, ne annullare con rinvio ad altro giudice di merito (anche se si riscontri difetto di motivazione), poiche cio non e compatibile col sistema adottato dal legislatore, secondo cui la 'causa di Estinzioné deve essere dichiarata non appena essa si e verificata. (Conf 112084, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)