Sez. 3, Sentenza n. 480 del 06/03/1969 Ud. (dep. 04/07/1969) Rv. 112084 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DECLARATORIA IN CASSAZIONE - EVIDENZA DELLA NON COLPEVOLEZZA - DEVE DEDURSI DALLA SENTENZA IMPUGNATA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DECLARATORIA IN CASSAZIONE - EVIDENZA DELLA NON COLPEVOLEZZA - DEVE DEDURSI DALLA SENTENZA IMPUGNATA.*
In Sede di ricorso per Cassazione l'applicazione dell'art.152, comma secondo cod.proc.pen. e possibile nella sola ipotesi che l'evidenza della non colpevolezza possa dedursi dalla motivazione dell'impugnata sentenza, onde il controllo da parte della suprema Corte si limita ad accertare se sussistano prove precostituite d'innocenza rilevabili dalla motivazione della sentenza stessa. (Conf.110109, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)