Sez. U - , Ordinanza n. 28978 del 17/12/2020 (Rv. 659874 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico - Istanza per il pagamento del compenso - Silenzio dell’amministrazione - Impugnazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di riparto di giurisdizione, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, e non quella del giudice ordinario, nella controversia instaurata dal commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico per ottenere, a fronte del silenzio serbato dall'amministrazione, il riconoscimento delle competenze relative all'attività svolta, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della domanda, che investe l'esercizio della discrezionalità amministrativa nella determinazione del compenso (sia con riguardo alla quota fissa, da stabilire tra un minimo e un massimo, sia con riguardo alla quota variabile, che richiede a monte la fissazione degli obiettivi), ed alla posizione soggettiva di mero interesse legittimo conseguentemente configurabile in capo all'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2009 num. 195 art. 17 CORTE COST., Legge 26/02/2010 num. 26 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 20, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 15 com. 3, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)