Sez. L, Sentenza n. 3207 del 02/04/1987 (Rv. 452271 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - CONSEGNA DELLE BUSTE - PAGA - IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITÀ - FUNZIONE - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DEL DEBITO - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - CONSEGNA DELLE BUSTE - PAGA - IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO - CONFIGURABILITÀ - FUNZIONE - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DEL DEBITO - FATTISPECIE.*
L'imputazione di pagamento - che, secondo la norma generale del primo comma dell'art. 1193 cod. civ., costituisce una facoltà del debitore, al mancato Esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal secondo comma dello stesso articolo si pone, invece, nel rapporto di lavoro subordinato come un Obbligo del datore di lavoro, che è tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla legge 5 gennaio 1953 n. 4. Tuttavia, la previsione dell'imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli, non vale a snaturare l'imputazione stessa, in quanto questa, fatta facoltativamente o in esecuzione di un Obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che la somma - superiore al dovuto - corrisposta a titolo di retribuzione contrattuale comprendesse i compensi per mensilità aggiuntive ed indennità sostitutiva delle ferie). (Conf 5498/85, mass n 442707).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)