Sez. L, Sentenza n. 5498 del 09/11/1985 (Rv. 442707 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO TRA LAVORATORE SUBORDINATO E DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI IMPUTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DEL DEBITO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO TRA LAVORATORE SUBORDINATO E DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI IMPUTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - PRESUPPOSTI - ESISTENZA DEL DEBITO.*
L'imputazione del pagamento - che, secondo la norma generale del primo comma dell'art. 1193 cod. civ., costituisce una facoltà del debitore, al mancato Esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal secondo comma dello stesso articolo - costituisce, invece, nel rapporto tra lavoratore subordinato e datore di lavoro, un Obbligo di quest'ultimo, che è tenuto alla consegna delle buste -paga previste dalla legge 5 gennaio 1953 n. 4. Peraltro, il fatto che l'imputazione predetta costituisca per il datore di lavoro un Obbligo - che è penalmente sanzionato ed il cui adempimento ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli - non vale a snaturare l'imputazione stessa, la quale, sia essa fatta facoltativamente o in esecuzione di un Obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo di questo. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto che la maggiorazione per il lavoro notturno, in Mancanza di un'apposita imputazione, non potesse considerarsi compresa nella somma corrisposta per retribuzione-base, ancorché la somma pagata per tale voce eccedesse quanto dovuto allo stesso titolo). (V 983/85, mass n 439132; (V 5422/84, mass n 437118; (V 1351/84, mass n 433476; (V 5807/81, mass n 416521).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)