Sez. U, Sentenza n. 5999 del 22/11/1984 (Rv. 437667 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - FATTISPECIE - MEDICO, AMMESSO A FREQUENTARE UNA CLINICA UNIVERSITARIA IN QUALITÀ DI "INTERNO", E PER FINALITÀ DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - DOMANDA INTESA A DEDURRE LO SVOLGIMENTO DI FATTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - FATTISPECIE - MEDICO, AMMESSO A FREQUENTARE UNA CLINICA UNIVERSITARIA IN QUALITÀ DI "INTERNO", E PER FINALITÀ DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - DOMANDA INTESA A DEDURRE LO SVOLGIMENTO DI FATTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*
Con riguardo alla domanda proposta da un medico, ammesso a frequentare una clinica universitaria in qualità di "interno" e per finalità di studio e formazione professionale, la quale sia rivolta a dedurre lo svolgimento di fatto di attività lavorativa subordinata in favore di detta clinica, con inserimento nell'ambito della sua struttura organizzativa ed in correlazione delle sue finalità istituzionali, nonché a sentir riconoscere il diritto al corrispondente trattamento retributivo, deve affermarsi il difetto assoluto di giurisdizione, trattandosi di pretesa che non trova nemmeno astrattamente tutela nell'ordinamento, atteso che per le suddette prestazioni non è configurabile né un rapporto di lavoro privatistico, stante la loro natura e la qualità di ente pubblico non economico del datore di lavoro, né un rapporto di pubblico impiego, in difetto delle formalità inderogabilmente previste per l'assunzione del personale delle università (art. unico, dodicesimo comma, del d.l. 23 dicembre 1978 n. 817, nel testo risultante dalla legge di conversione 19 febbraio 1979 n. 54). (V 4202/82, mass n 422180; (V 1484/81, mass n 412157).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legge 23/12/1978 num. 817 art. 1 CORTE COST., Legge 19/02/1979 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)