Sez. U, Sentenza n. 1484 del 16/03/1981 (Rv. 412157 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE - 'ESERCITATORÌ - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L'UNIVERSITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA DELL'ESERCITATORE FONDATA SULLA QUALITA DI ASSISTENTE UNIVERSITARIO O SULLO SVOLGIMENTO DI FATTO DI UGUALI MANSIONI E DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLE RELATIVE PRESTAZIONI RETRIBUTIVE ED ASSICURATIVE - IMPROPONIBILITA - CONTRASTO DELL'ART UNICO, DODICESIMO COMMA, DELLA LEGGE N 54 DEL 1979 CON GLI ARTT 3 E 36 COST - ESCLUSIONE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO NEI CONFRONTI DELLA PA - ESPERIBILITA.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE - 'ESERCITATORÌ - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L'UNIVERSITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA DELL'ESERCITATORE FONDATA SULLA QUALITA DI ASSISTENTE UNIVERSITARIO O SULLO SVOLGIMENTO DI FATTO DI UGUALI MANSIONI E DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLE RELATIVE PRESTAZIONI RETRIBUTIVE ED ASSICURATIVE - IMPROPONIBILITA - CONTRASTO DELL'ART UNICO, DODICESIMO COMMA, DELLA LEGGE N 54 DEL 1979 CON GLI ARTT 3 E 36 COST - ESCLUSIONE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO NEI CONFRONTI DELLA PA - ESPERIBILITA.*
Con riguardo ai cosidetti 'esercitatorì universitari, secondo la previsione dell'art 23 della legge 24 febbraio 1967 n 62 (richiamato dal DL primo ottobre 1973 n 580, convertito, con modifiche nella legge 30 novembre 1973 n 766), non e configurabile la Costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, tanto nel caso in cui si siano limitati ai compiti loro istituzionalmente conferiti, che investono attivita di mera preparazione scientifica e didattica, ovvero anche di sostituzione del personale docente ma, in via soltanto precaria e non continuativa, quanto nel caso in cui abbiano in concreto svolto mansioni continuative analoghe a quelle dell'assistente universitario, atteso che, pure in tale ipotesi, la configurabilita del predetto rapporto trova ostacolo nella previsione dell'art unico, dodicesimo comma, della legge 19 febbraio 1979 n 54, il quale, in relazione all'Obbligo di assunzione degli assistenti universitari mediante pubblico concorso, sancisce la nullita di diritto e la assoluta improduttivita di qualunque effetto per l'assunzione o l'affidamento di compiti di docenza universitaria in violazione di quel divieto. Ne consegue che la domanda, con la quale uno di detti esercitatori, in via ordinaria od in via cautelare ed urgente (art 700 cod proc civ), deduca tale qualita, ovvero anche lo espletamento di fatto di mansioni di assistente universitario, e faccia valere pretese retributive ed assicurative, presupponenti la Costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, e improponibile, per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto riferita a posizioni che nell'ordinamento non trovano, nemmeno astrattamente, la richiesta tutela giuridica. Tale principio manifestamente non pone il citato articolo unico in contrasto con gli artt 3 e 36 della Costituzione, tenuto conto che la Mancanza di tutela dello 'esercitatorè nell'ambito degli istituti del rapporto d'impiego, pur se abbia svolto in concreto mansioni di docente, non preclude al medesimo l'esperibilita del diverso rimedio dell'Azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, nel concorso dei requisiti di legge.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 24/02/1967 num. 62 art. 23, Decreto Legge 01/10/1973 num. 580 CORTE COST., Legge 30/11/1973 num. 766 CORTE COST., Legge 19/02/1979 num. 54 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)