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Sez. 1, Sentenza n. 6858 del 18/06/1991 (Rv. 472724 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova | Prova a mezzo di presunzioni ex art. 2729 cod. civ. - Ammissibilità - Prova della convivenza "more uxorio" - Necessità - Esclusione - Esistenza di rapporti intimi tra i genitori convalidati da altre risultanze probatorie - Sufficienza - Prove ematologiche e genetiche - Ammissibilità - Valutazione del giudice di merito.
Stato
decisa il 1991-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472724-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova

Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, la prova prevista dall'art. 269 cod. civ. può essere fornita con ogni mezzo ed anche mediante valorizzazione di elementi presuntivi che presentino i requisiti di cui all'art. 2729, primo comma cod. civ.. Non è, pertanto, necessariamente richiesta la prova di una convivenza "more uxorio", nel senso di coabitazione stabile sotto lo stesso tetto della madre e del presunto padre, essendo, invece, sufficiente quella di rapporti intimi fra gli stessi, quando tale circostanza trovi riscontro in altre risultanze probatorie; mentre, per quanto attiene alle prove ematologiche e genetiche, autonomamente sufficienti a fornire la certezza del rapporto biologico di paternità, è rimesso alla valutazione del giudice del merito decidere se fare ricorso ad esse, al fine di confermare gli elementi già acquisiti attraverso il normale sistema probatorio (prove testimoniali o documentali) o se, invece, prescinderne, ove già esistano elementi sufficienti a fondare il suo convincimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)