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Sez. 1, Sentenza n. 2640 del 21/02/2003 (Rv. 560632 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Paternità naturale - Elementi presuntivi - Ammissibilità - Valutazione da parte del giudice - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560632-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, quarto comma cod. civ. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. Questi infatti è dotato di ampio potere discrezionale e può legittimamente basare il proprio apprezzamento in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie indirette ed indiziarie, sempre indicando gli elementi su cui intende fondare la pronuncia ed in tal modo ritualmente disattendendo le argomentazioni (non menzionate specificamente) logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la pronuncia del giudice di merito che aveva fondato la propria pronuncia affermativa della paternità naturale su una motivazione - logicamente corretta - con cui era stata posta in evidenza l'univocità e convergenza degli elementi indiziari acquisiti al processo, come la lunga relazione sessuale intercorsa tra la madre ed il padre naturale, protrattasi ben oltre il tempo del concepimento, l'interesse manifestato da quest'ultimo per la bambina, anche con la richiesta di essere informato mensilmente sulla salute della piccola e la promessa di inviare denaro alla madre per contribuire al mantenimento della figlia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)