Sez. U - , Sentenza n. 14957 del 29/05/2023 (Rv. 667990 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Illecito deontologico per fatti contestati in sede penale - Prescrizione - Decorrenza - Autonoma determinazione nel giudizio disciplinare – Necessità - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
In tema di illecito deontologico dell'avvocato per fatti contestati anche in sede penale, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 della l. n. 247 del 2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione, con conseguente necessità, per l'organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)