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Sez. U, Ordinanza n. 32824 del 16/12/2025 (Rv. 676988-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Decorrenza - Illecito permanente consistente nell’utilizzo di un documento falso - Individuazione - Accertamento della falsità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676988-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

La prescrizione dell'azione disciplinare relativa all'illecito dell'avvocato, consistito nell'utilizzo di un documento falso, decorre dalla cessazione della permanenza, che va individuata non nel momento in cui sia stata giudizialmente accertata la falsità dell'atto ma in quello cui ne sia cessato l'utilizzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare che, in relazione all'utilizzo di una falsa ricognizione di debito, in virtù della quale un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi di un proprio cliente, aveva fatto decorrere la prescrizione non già dal momento dell'accertamento della relativa falsità, all'esito del giudizio incidentale ex art. 221 c.p.c., bensì da quello, successivo, nel quale si era concluso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo durante il quale l'avvocato aveva continuato ad avvalersi della falsa scrittura).

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)