Sez. 1, Sentenza n. 3920 del 07/12/1968 (Rv. 337437 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO- DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI CORRISPOSTE ALLA CONTROPARTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO- DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI CORRISPOSTE ALLA CONTROPARTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - AMMISSIBILITA.*
La richiesta di restituzione delle spese giudiziali corrisposte alla controparte, in esecuzione di sentenza del giudice di secondo grado, non costituisce domanda nuova, come tale, inammissibile in Sede di rinvio, trovando la richiesta stessa giustificazione e fondamento nell'art. 389 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)