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Sez. 1, Sentenza n. 7048 del 20/12/1982 (Rv. 424714 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI RINVIO - MANCANZA DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - NOVITÀ DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424714-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI RINVIO - MANCANZA DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - NOVITÀ DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*

La domanda di restituzione di somme pagate in forza di una sentenza d'appello cassata può proporsi davanti al giudice di rinvio, la cui Competenza è stabilita dall'art. 389 cod. proc. civ., e dinanzi al quale, pertanto, non può farsi questione né di Mancanza del doppio grado di giurisdizione, né di novità della domanda, atteso che il diritto alla restituzione dipende direttamente dalla sentenza di Cassazione che determina la caducazione del titolo per effetto del quale il pagamento è avvenuto. (V 5766/79, mass n 402403; (V 2307/74, mass n 370697; (V 3461/73, mass n 367464; (V 3920/68, mass n 337437).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)