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Sez. 1, Sentenza n. 507 del 11/03/1982 Cc. (dep. 21/04/1982) Rv. 153305 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ADEMPIMENTO DELLE FORMALITÀ RELATIVE AGLI ATTI IMPUGNATI - OBBLIGO DI ADEMPIMENTO DELLE FORMALITÀ SOPRAINDICATE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153305-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ADEMPIMENTO DELLE FORMALITÀ RELATIVE AGLI ATTI IMPUGNATI - OBBLIGO DI ADEMPIMENTO DELLE FORMALITÀ SOPRAINDICATE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Il carattere urgente dei provvedimenti concernenti la libertà personale dell'imputato, ribadito dall'art. 11 del d.P.R. 8 agosto 1955 n. 666, che impone la immediata trasmissione degli Atti al giudice dell'impugnazione, e la stessa fase processuale, nella quale si inserisce il procedimento incidentale, caratterizzata dalla tutela del segreto istruttorio, conducono ad escludere l'adempimento di quelle formalità, peraltro non tassativamente previste dalla legge processuale, che contrastino con i requisiti tipici di quei provvedimenti. (nella specie, l'imputato si doleva del fatto che la Sezione istruttoria avesse omesso il deposito in cancelleria e il conseguente avviso al difensore degli Atti relativi alla impugnazione del P.m.). (V mass n 132695).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 145, Cod. Proc. Pen. art. 165, Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., DPR 08/08/1955 num. 666 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)