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Sez. 1, Sentenza n. 2773 del 23/06/1986 Cc. (dep. 30/07/1986) Rv. 173463 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ADEMPIMENTO DELLE FORMALITÀ RELATIVE AGLI ATTI IMPUGNATI - OBBLIGO DI ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173463-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - ADEMPIMENTO DELLE FORMALITÀ RELATIVE AGLI ATTI IMPUGNATI - OBBLIGO DI ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Il carattere urgente dei provvedimenti concernenti la libertà personale dell'imputato - ribadito dall'art. 11 d.P.R. 8 agosto 1955 n. 666, il quale impone la trasmissione immediata degli Atti al giudice dell'impugnazione affinché questi sia posto in grado di decidere al più presto - induce a fare escludere l'adempimento di quelle formalità, peraltro non tassativamente previste dalla legge, che siano in contrasto con la necessaria speditezza caratterizzante il relativo procedimento incidentale. (nella specie è stato rigettato il ricorso col quale l'imputato si doleva "del fatto che il tribunale avesse omesso di notificare a lui e al difensore l'avviso del nuovo emanando provvedimento camerale" conseguente all'annullamento con rinvio del precedente). (Conf mass n 153305; (Conf mass n 165642).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., DPR 08/08/1955 num. 666 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)