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Sez. 1, Sentenza n. 5053 del 18/11/1977 (Rv. 388661 - 01)

PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - IN GENERE - INDISPONIBILITA SANCITA CON LEGGE STATALE O LEGGE REGIONALE - DISCONOSCIMENTO - DIVIETO - BENI FACENTI PARTE DEI COMPLESSI TURISTICO-ALBERGHIERI DELLA REGIONE SICILIA - INDISPONIBILITA EX ART 14 DECRETO PRESIDENTE REGIONE SICILIA N. 2 DEL 1957.*
Stato
decisa il 1977-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388661-01

PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - IN GENERE - INDISPONIBILITA SANCITA CON LEGGE STATALE O LEGGE REGIONALE - DISCONOSCIMENTO - DIVIETO - BENI FACENTI PARTE DEI COMPLESSI TURISTICO-ALBERGHIERI DELLA REGIONE SICILIA - INDISPONIBILITA EX ART 14 DECRETO PRESIDENTE REGIONE SICILIA N. 2 DEL 1957.*

Quando il legislatore sancisce, con una norma espressa, sia di una legge statale che di una legge regionale, che determinati beni di proprieta di un ente pubblico siano considerati patrimonio indisponibile del medesimo, tale carattere - salvo che non si metta in dubbio la costituzionalita della legge - non puo essere disconosciuto. Pertanto a norma dell'espressa disposizione dello art 14 del decreto Presidente regione Sicilia 14 agosto 1957, n. 2, istitutivo dell'azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico- alberghiero della regione, deve riconoscersi che costituiscono patrimonio indisponibile della suddetta azienda i beni immobili, i beni mobili, le attrezzature, l'arredamento, e, comunque, tutto cio che fa parte dei complessi turistico-alberghieri che sono gia o saranno acquisiti al patrimonio regionale. (V 652/74, mass n 368465).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 14/08/1957 num. 2 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)