Sez. 1, Sentenza n. 652 del 12/03/1974 (Rv. 368465 - 01)
PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE - A PUBBLICI SERVIZI - CONDIZIONI.*
PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE - A PUBBLICI SERVIZI - CONDIZIONI.*
Un bene, in tanto puo considerarsi appartenente al patrimonio indisponibile per essere destinato a pubblici servizi a norma del terzo comma dell'art 826 cod civ, in quanto abbia una effettiva destinazione a quel servizio, non essendo sufficiente la Determinazione dell' ente pubblico di imprimere al bene il carattere di patrimonio indisponibile. (V 2835'68, mass n 335510).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 826 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)