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Sez. 1, Sentenza n. 652 del 12/03/1974 (Rv. 368465 - 01)

PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE - A PUBBLICI SERVIZI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368465-01

PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE - A PUBBLICI SERVIZI - CONDIZIONI.*

Un bene, in tanto puo considerarsi appartenente al patrimonio indisponibile per essere destinato a pubblici servizi a norma del terzo comma dell'art 826 cod civ, in quanto abbia una effettiva destinazione a quel servizio, non essendo sufficiente la Determinazione dell' ente pubblico di imprimere al bene il carattere di patrimonio indisponibile. (V 2835'68, mass n 335510).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 826 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)