Sez. 4, Sentenza n. 704 del 21/11/2003 Cc. (dep. 14/01/2004) Rv. 227090 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Interrogatorio dell'indagato - Mancato rispetto del termine di cui all'art. 375 comma quarto - Nullità della richiesta - Esclusione - Ordinanza che dichiara la nullità - Abnormità.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare annulli la richiesta di citazione a giudizio, e restituisca gli atti al P.M., per violazione dell'articolo 415 bis cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto del mancato rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 375 comma quarto in ordine alla previsione di cui al comma precedente circa l'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio. Invero, la sanzione di nullità comminata dall'art. 416 per il caso di mancato invito ai sensi dell'art. 375 comma terzo non si estende al termine previsto dal comma 4: disposizione quest'ultima operativa soltanto con riferimento all'interrogatorio da rendere nel corso delle indagini preliminari e non, invece, nella diversa ipotesi di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 375, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)