Sez. 6, Sentenza n. 2545 del 02/12/2003 Cc. (dep. 24/01/2004) Rv. 228068 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Provvedimento con cui il g.i.p. dichiari la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. per violazione dell'art. 369-bis cod. proc. pen. - Atto abnorme - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
È inammissibile l'impugnazione del PM, in sede di legittimità, avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari dichiari la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., per violazione dell'art. 369-bis (informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa), in quanto detto provvedimento non si pone al di fuori degli schemi tipici dell'ordinamento processuale e, quindi, non riveste i caratteri dell'atto abnorme che legittima il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 369 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)