Sez. 3, Sentenza n. 9001 del 29/04/2005 (Rv. 582432 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Utilizzazione al fine della decisione - Discrezionalità del giudice di merito - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a causa di risarcimento per mancata riconsegna di immobili alla scadenza della locazione.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) ex art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito; pertanto, l'esercizio sia positivo, sia negativo, del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità, ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile, - stabilendo se nelle forme del ricorso ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.od in quelle del ricorso per violazione di legge ai sensi dell'art. 360. n. 3 stesso codice - l'assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura. (Nella specie, in un giudizio di risarcimento danni per mancata riconsegna di immobili alla scadenza della locazione, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto notorio il fatto che, all'epoca, immobili con caratteristiche identiche od analoghe a quelle degli immobili in contestazione fossero raramente chiesti in locazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)