Sez. 3, Sentenza n. 13073 del 14/07/2004 (Rv. 574577 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Nozione - Accertamento in concreto da parte del giudice di merito - Censura in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti - Esclusione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito il quale aveva ritenuto rientrante nella comune esperienza la durata media di un autoveicolo in ordine a una certa utilizzazione e in funzione della valutazione del prezzo di mercato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)