Sez. 1, Sentenza n. 1586 del 10/03/1980 (Rv. 405159 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTA DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - AZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO NEI CONFRONTI DEI FIGLI MINORI DEL FALLITO AL FINE DI ACQUISIRE ALLA MASSA BENI AD ESSI PERVENUTI - CAPACITA DEL FALLITO DI RAPPRESENTARE IN GIUDIZIO DETTI MINORI - ESCLUSIONE - RILEVABILITA DELL'INCAPACITA - D'UFFICIO ED IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTA DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - AZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO NEI CONFRONTI DEI FIGLI MINORI DEL FALLITO AL FINE DI ACQUISIRE ALLA MASSA BENI AD ESSI PERVENUTI - CAPACITA DEL FALLITO DI RAPPRESENTARE IN GIUDIZIO DETTI MINORI - ESCLUSIONE - RILEVABILITA DELL'INCAPACITA - D'UFFICIO ED IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
Qualora il curatore del fallimento agisca nei confronti dei figli minori del fallito, al fine di acquisire alla massa beni ad essi pervenuti, la capacita del fallito medesimo di rappresentare in giudizio detti minori va esclusa non per effetto dell'instaurarsi della procedura concorsuale, a norma degli artt 42 e seguenti del RD 16 marzo 1942 n 267, i quali si riferiscono ai diversi rapporti compresi nel fallimento, ma in conseguenza del conflitto di interessi fra genitori e figli, rilevabile anche d'ufficio ed in Sede di legittimita, tenuto conto del vantaggio che deriverebbe al primo dall'accoglimento della domanda, con un incremento dell'attivo fallimentare. (V 1294/75, mass n 374794, 374795 e 374796).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)