Sez. L, Sentenza n. 7484 del 13/12/1986 (Rv. 449524 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA EX ART. 6, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 138 DEL 1943 - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE IN FORZA DI NORMA DI LEGGE O DI ATTI AD ESSA EQUIPARATI - AMMISSIBILITÀ - IN FORZA DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO 10 GIUGNO 1963 PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI O DELL'ART. 20 DEL CCNL 3 GENNAIO 1939 - ESCLUSIONE - COMPATIBILITÀ O NON CON LA RIFORMA SANITARIA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONI MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA EX ART. 6, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 138 DEL 1943 - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE IN FORZA DI NORMA DI LEGGE O DI ATTI AD ESSA EQUIPARATI - AMMISSIBILITÀ - IN FORZA DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO 10 GIUGNO 1963 PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI O DELL'ART. 20 DEL CCNL 3 GENNAIO 1939 - ESCLUSIONE - COMPATIBILITÀ O NON CON LA RIFORMA SANITARIA - IRRILEVANZA.*
L'art. 6, primo comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138, istitutiva dell'i.N.A.M., contiene un'integrale disciplina dell'indennità di malattia, intesa a garantire il lavoratore infermo dal pregiudizio derivante dall'impossibilità di prestare la sua normale attività, sicché l'erogazione dell'indennità stessa può essere esclusa o limitata solo in forza di una norma di legge o di Atti ad essa equiparati e non anche in base a Disposizioni di contratti collettivi ovvero di regolamento interno dell'istituto. Pertanto, né l'art. 14 del regolamento 10 giugno 1963 per le prestazioni economiche agli assicurati dell'i.N.A.M., che, quale regolamento interno, è privo di Rilevanza sul piano dell'ordinamento generale, né l'art. 20 del C.C.n.L. 3 gennaio 1939 che, sopravvissuto all'ordinamento corporativ o in forza dell'art. 43, comma secondo, del d.l.lgt. 23 novembre 1944 n. 369, è privo di forza ultrattiva riguardo a quelle norme che sono incompatibili con la disciplina generale della materia successivamente dettata dalla citata legge del 1943 sono idonei a limitare, nel senso sopra precisato, l'indennità in questione, senza che possa rilevare la compatibilità o meno della disposizione del predetto regolamento interno, ripetitiva di quella del contratto collettivo corporativo, con la legislazione in tema di riforma sanitaria. (V 1683/86, mass n 445029).*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)