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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15166 del 12/05/2022 (Rv. 665041 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenze oggetto di procedimento di correzione per errore materiale - Appello - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica a cura della cancelleria della ordinanza che dispone la correzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2022-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665041-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

L'art. 288 c.p.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere, l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l'art. 325 c.p.c., con la conseguenza che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto da tale disposizione,

anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il termine lungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica.

Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 288, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)