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Sez. 1, Sentenza n. 2294 del 16/04/1981 (Rv. 413024 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413024-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE - DECORRENZA.*

Il termine annuale di decadenza dall'impugnazione di cui all'art 327 cod proc civ si applica anche al ricorso per Cassazione ex art 111 cost ed a quello contro le decisioni dei giudici speciali, a meno che la legge non regoli in modo autonomo e diverso la pubblicazione delle decisioni. Tale termine si applica, pertanto, anche al ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione tributaria centrale e decorre dal deposito della decisione, essendo irrilevante a tal fine la comunicazione del dispositivo. (Conf 5286/79, mass n 401881; (Conf 4373/79, mass n 400893).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)