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Sez. 1, Sentenza n. 4373 del 21/07/1979 (Rv. 400893 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE TRIBUTARIA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400893-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE TRIBUTARIA - APPLICABILITA.*

L'art 327, secondo comma, cod proc civ, secondo cui l'impugnazione non puo essere piu proposta dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, si applica anche al ricorso per Cassazione contro le decisioni dei giudici speciali, purche il sistema proprio di esse preveda forme di pubblicita analoghe a quelle che il codice di procedura civile stabilisce per le sentenze dei giudici ordinari. Pertanto, detta norma trova applicazione nei riguardi delle decisioni della commissione centrale tributaria in quanto queste, a norma dell'art 38 DPR 26 ottobre 1972 n 636, sono pubblicate mediante il deposito nella segreteria della commissione, cui segue la notificazione del dispositivo alla parte, a cura della segreteria stessa. (Conf 1040/79, mass n 397233; (Conf 351/79, mass n 389648).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)