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Sez. U, Sentenza n. 22228 del 25/11/2004 (Rv. 578115 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente pubblico - Opposizione all'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 - Instaurazione di ordinario giudizio di cognizione - Impugnazione della sentenza che definisce tale procedimento - Ricorribilità per Cassazione ex legge n. 689/81 - Esclusione - Appellabilità in sede ordinaria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578115-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Allorquando la P.A. si avvalga della facoltà di emettere l'ingiunzione fiscale, prevista in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato dal R.D. n. 639 del 1910, per la riscossione di entrate non tributarie (nella specie: per sanzioni amministrative), la sentenza che definisce tale procedimento è impugnabile in sede di appello e non direttamente per cassazione, non trovando applicazione nella specie il sistema previsto dagli artt. 22 e 23 legge n. 689/81, atteso che l'art. 3 del citato RD n. 639 del 1910 fa rinvio alle norme del codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)