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Sez. 5, Sentenza n. 4349 del 18/02/1975 Ud. (dep. 21/04/1975) Rv. 129858 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA AL DIFENSORE NOMINATO DOPO LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NON E DOVUTO.*
Stato
decisa il 1975-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129858-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA AL DIFENSORE NOMINATO DOPO LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NON E DOVUTO.*

L'art 151 cod proc pen dispone che la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza pronunziata in dibattimento deve essere eseguita dalle parti private alle quali spetta il diritto di impugnazione, al difensore che abbia proposto l'impugnazione ed a quello che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione. Dalla formulazione di tale articolo risulta che il difensore che sia stato nominato dall'imputato, anche al fine della presentazione dei motivi, dopo la dichiarazione d'impugnazione, non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)