Sez. 3, Sentenza n. 9777 del 16/09/1995 (Rv. 494034 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE | Indennità per avviamento commerciale - Parametro - Canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche - Determinazione - Criteri.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE
Per il caso di recesso del locatore da contratto di locazione non abitativa in corso alla data di entrata in vigore della legge sull'equo canone, il canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di quello oggetto della locazione non rinnovata, che l'art. 69 della predetta legge, nella sua originaria formulazione, adottava, quale parametro rigido e vincolante, per la determinazione dell'indennità di avviamento commerciale, non va individuato in base alle particolarità e situazioni contingenti del rapporto contrattuale ma con riferimento alle obbiettive ed intrinseche qualità dell'immobile locato, nelle quali, oltre l'ubicazione e le dimensioni, rientrano anche la vetustà e lo stato di conservazione e di manutenzione dello stesso, in quanto incidenti, secondo le regole del mercato, sulla sua utilizzazione e, quindi, sul suo valore locativo, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinato e dalla imputabilità, quindi, dell'eventuale degrado a carenze della ordinaria manutenzione dovuta dal locatore.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)