Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 25/08/1989 (Rv. 463692 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE - PARAMETRO - CANONE CORRENTE DI MERCATO PER I LOCALI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE - PARAMETRO - CANONE CORRENTE DI MERCATO PER I LOCALI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Per il caso di recesso del locatore da contratto di locazione non abitativa, in corso alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il "canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche", che l'art. 69 settimo comma di detta legge adotta, quale parametro rigido e vincolante, al fine della Determinazione dell'indennità per avviamento commerciale, non va individuato in base alle particolarità e situazioni contingenti del rapporto contrattuale, bensì alle obiettive ed intrinseche qualità dell'immobile, nelle quali oltre l'ubicazione e le dimensioni rientrano anche la vetustà, lo stato di conservazione e di manutenzione dello stesso, incidendo sulla sua utilizzazione, e, quindi, sul suo valore locativo secondo le regole del mercato. (V 6589/87, mass n 454825; (V 1611/86, mass n 444978).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)