Sez. L, Sentenza n. 5863 del 03/11/1980 (Rv. 409677 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - APPELLO - PROVE NUOVE - POTERI DEL GIUDICE - PRINCIPI RELATIVI ALL'ONERE DELLA PROVA - PERSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - APPELLO - PROVE NUOVE - POTERI DEL GIUDICE - PRINCIPI RELATIVI ALL'ONERE DELLA PROVA - PERSISTENZA.*
Tanto l'art 421 capoverso cod proc civ, che consente al giudice di primo grado di disporre d'ufficio qualsiasi mezzo istruttorio (ad eccezione del giuramento decisorio), quanto l'art 437 cod proc civ, che disciplina il potere del giudice di appello di ammettere i mezzi ritenuti indispensabili non costituiscono una deroga alle norme comuni circa i limiti derivanti dalla necessita di allegazione dei fatti ad opera della parte, ma rappresentano soltanto l'Esercizio, puramente discrezionale, della possibilita prevista di scelta del mezzo probatorio piu adatto alla verifica della tesi di parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)