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Sez. 3, Sentenza n. 1457 del 25/02/1983 (Rv. 426281 - 01)

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LOCALE CHE NON CONSENTE L'ACCESSO AL PUBBLICO (LOCALE ADIBITO AD ESPOSIZIONE DELLA MERCE) - ESTINZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426281-01

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LOCALE CHE NON CONSENTE L'ACCESSO AL PUBBLICO (LOCALE ADIBITO AD ESPOSIZIONE DELLA MERCE) - ESTINZIONE.*

L'indennità per la perdita dell'avviamento, prevista dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978, compete anche al conduttore di locali i quali, sebbene non consentano l'accesso da parte del pubblico, comportano tuttavia una possibilità di contatto col medesimo (nella specie, locali adibiti ad esposizione della merce) e risultano in tal modo funzionali alla produttività aziendale e suscettibili di influire sul volume degli affari.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)