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Sez. 1, Sentenza n. 5064 del 25/05/1999 (Rv. 526634 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Infrazioni valutarie - Giudicato penale - Effetti nel processo tributario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526634-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

L'Amministrazione finanziaria non può costituirsi parte civile nei processi penali in materia valutaria e pertanto, in forza del principio della limitazione dell'efficacia del giudicato penale alle sole parti che hanno partecipato o sono state poste in condizione di partecipare al giudizio, la sentenza assolutoria resa in sede penale non esplica effetti nel processo tributario; né rileva in contrario la necessaria citazione in giudizio della persona offesa in quanto inidonea a porre l'Amministrazione delle Finanze in grado di partecipare al giudizio penale quando titolare degli interessi offesi dalla infrazione valutaria giudicata è l'Amministrazione del Tesoro.

Riferimenti normativi: Legge 07/07/1982 num. 526 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)