Sez. L, Sentenza n. 2221 del 04/03/1991 (Rv. 471127 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere. | Condanne al pagamento dei ratei maturati anteriormente al 26 novembre 1983 - Situazione reddituale dell'assicurato - Irrilevanza - Condanna per i ratei successivi - Condizioni.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere.
L'accertamento giudiziale del diritto a pensione di invalidità presuppone esclusivamente la verifica della sussistenza dello stato invalidante e del requisito contributivo, senza che rilevino - neanche nel regime di detta prestazione susseguente all'entrata in vigore della legge n. 638 del 1983 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 463 del 1983) - le condizioni reddituali dell'interessato. Per contro, una volta riconosciuto il diritto, mentre la condanna al pagamento di ratei arretrati maturati anteriormente al 26 novembre 1983, data di entrata in vigore della citata legge n. 638, non richiede altro accertamento, l'identico provvedimento avente ad oggetto ratei maturati nel periodo successivo impone la determinazione della situazione reddituale dell'assicurato e la verifica che la stessa non superi la soglia legale, con la conseguenza che, ove tale superamento sussista, la condanna stessa non può essere pronunciata, dovendo dichiararsi sospesa l'esigibilità della prestazione per la durata della condizione ostativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)