Sez. 5, Sentenza n. 9135 del 18/06/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 213964 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsità ideologica - Atti a contenuto dispositivo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie: delibera di assegnazione di cattedra universitaria.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Il reato di falso in atto pubblico non è concepibile con riferimento agli atti a contenuto dispositivo, in quanto essi non contengono attestazioni di attività compiute dal pubblico ufficiale o cadute sotto la sua percezione, ma consistono in manifestazioni di volontà in ordine ad un determinato oggetto. Ciò vale anche nel caso in cui la volontà del pubblico ufficiale si sia illecitamente determinata (in tal caso, infatti, possono, semmai, ravvisarsi reati quali l'abuso di ufficio, la corruzione, la concussione od altri), non essendo concepibile, neanche in tal caso, la possibilità di false attestazioni in ordine al contenuto ed alle modalità di formazione dell'atto, in quanto esso viene necessariamente ad esistenza con le forme, i tempi e le regole individuati dalla legge, che disciplina il relativo procedimento di formazione e di manifestazione della volontà della pubblica amministrazione. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva ravvisato il delitto ex art 479 cod.pen. nella redazione di una delibera di conferimento di cattedra universitaria da parte della commissione esaminatrice, sul presupposto che l'accordo tra i componenti -e quindi la volontà dell'organo- non si sarebbe manifestato nel luogo e nel momento indicati nell'atto, ma sarebbe stato il frutto di una previa intesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)