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Sez. 5, Sentenza n. 3760 del 18/02/2000 Ud. (dep. 23/03/2000) Rv. 215676 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Commissione medica incaricata di percentualizzare il grado di invalidità - Giudizio non corretto - Insussistenza del reato ex art 479 cod. pen. - Eventuale sussistenza di altre fattispecie criminose - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215676-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Il giudizio di percentualizzazione del grado di invalidità del paziente, emesso da una commissione medica, consistendo in un atto di valutazione cui l'esaminatore perviene attingendo alle sue conoscenze scientifiche e tecniche, non può essere affetto da falsità ideologica ai sensi dell'art 479 cod.pen. (Nella fattispecie, la Corte, rilevando che ai componenti della commissione veniva contestata la non corretta determinazione del grado di invalidità, e non la assoluta insussistenza della stessa, ha osservato che ad essi non poteva essere mosso il rimprovero di avere disatteso criteri di accertamento e valutazione normativamente predeterminati, ma quello di avere classificato la menomazione del paziente in un livello più elevato rispetto a quello effettivo. Tale comportamento, eventualmente riconducibile, a seconda dei casi, ad altre fattispecie criminose, quali quella ex artt. 321 o 319 cod. pen., non rientra nei ridotti confini del paradigma normativo di cui all'art. 479 cod.pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)