Sez. 5, Sentenza n. 23469 del 12/11/2007 (Rv. 601575 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Presupposto dell'obbligazione tributaria - Stipula del contratto - Conseguenze - Vendita con riserva di proprietà anteriore al 1972 - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Essendo il presupposto dell'INVIM la sussistenza di una alienazione a titolo oneroso, il momento in cui sorge il debito fiscale è quello della stipula del contratto, quand'anche la vendita sia avvenuta con riserva di proprietà. Ne consegue che, ove tale tipo di vendita sia avvenuta anteriormente all'introduzione dell'INVIM, l'imposta non è dovuta, a nulla rilevando che, in seguito a controversia insorta tra venditore e compratore, l'avvenuto trasferimento della proprietà sia stato dichiarato con sentenza successiva a tale data, ed in favore non dell'originario acquirente, ma dei suoi eredi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)