Sez. 5, Sentenza n. 26354 del 11/12/2006 (Rv. 595678 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA | Atti con effetti traslativi - Provvedimento giudiziale subordinante il trasferimento dell'immobile al pagamento del prezzo - Soggezione all'imposta - Momento rilevante - Data del verificarsi della condizione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA
Ai fini dell'applicazione dell'INVIM, alla luce di quanto disposto dall'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, assumono rilievo solo i provvedimenti giudiziali - come le sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. - che abbiano la concreta possibilità di incidere immediatamente, realizzando effetti traslativi e determinando un diverso assetto degli interessi, sulla situazione giuridica dedotta in giudizio. In materia di imposta di registro, infatti - alla cui disciplina rinvia l'art. 31 del d.P.R. n. 643 del 1972 -, l'art. 43, comma 1, lettera a), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nello stabilire che la base imponibile nel contratto traslativo o costitutivo di diritti reali sottoposto a condizione sospensiva è segnata dal valore del bene alla data in cui si producono i relativi effetti, ha riferimento al tempo del verificarsi della condizione, mentre l'art. 27, comma 1, con disposizione da ritenere specifica, a questi fini, rispetto alla previsione generale riguardante gli "atti dell'autorità giudiziaria" di cui all'art. 37, stabilisce che gli atti sottoposti a condizione sospensiva vanno registrati "con il pagamento dell'imposta in misura fissa", essendo differito l'assoggettamento all'imposta proporzionale al momento del verificarsi della condizione. In presenza di una sentenza che espressamente subordini (come nella specie) il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo, l'INVIM è, pertanto, applicabile solo al momento del verificarsi della condizione, atteso che solo in tale momento l'atto produce effetti traslativi (nel caso in esame la S.C. ha accolto il ricorso del contribuente che deduceva l'insussistenza dei presupposti dell'imposizione fiscale per non essere stato pagato il prezzo, con conseguente mancato trasferimento del bene).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 1 lett. A, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)