Sez. 3, Sentenza n. 7933 del 04/05/1984 Ud. (dep. 03/10/1984) Rv. 165879 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - SFRUTTAMENTO - ABITUALITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESPLICAZIONI NEI CONFRONTI DI PERSONA GIÀ DEDITA ALLA PROSTITUZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - SFRUTTAMENTO - ABITUALITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ESPLICAZIONI NEI CONFRONTI DI PERSONA GIÀ DEDITA ALLA PROSTITUZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Con la norma che incrimina il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione si è inteso "lottare" ogni fenomeno di interposizione personale, lucrativo o soltanto agevolativo, che "in qualsiasi modo" si colleghi alla erogazione retribuita di prestazioni sessuali compiuta anche non abitualmente ed, al limite, per una sola volta da altra persona. Tale interposizione, infatti, è repressa non in ragione di una qualità già preesistente (esercente la prostituzione) del soggetto verso il quale si verifica l'illecita mediazione, ma in ragione della natura dell'atto che determina detta qualità (e che perciò può essere anche il primo di una serie o uno dei tanti, anche saltuari, di essa) in chi lo compia e verso il quale l'opera dell'intermediario si qualifica come opera di lenocinio in senso lato. Pertanto, le fattispecie criminose di cui all'art. 3 n. 8 legge n. 75 del 1958 non esigono l'abitualità della condotta né l'esplicazione della condotta stessa nei confronti di persona già dedita alla prostituzione. (Conf mass n 112085).*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)