Sez. 3, Sentenza n. 481 del 06/03/1969 Ud. (dep. 04/07/1969) Rv. 112085 - 01
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -DELITTI - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - ABITUALITA NECESSARIA DEL REATO - ESCLUSIONE - SINGOLO ATTO DI SFRUTTAMENTO - SUFFICIENZA - ESTREMI DEL REATO.*
REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME -DELITTI - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - ABITUALITA NECESSARIA DEL REATO - ESCLUSIONE - SINGOLO ATTO DI SFRUTTAMENTO - SUFFICIENZA - ESTREMI DEL REATO.*
Il reato di sfruttamento dell'altrui prostituzione non ha carattere di reato necessariamente abituale essendo punibile anche un singolo atto di sfruttamento quando si sostanzi in una qualsiasi Forma di partecipazione ai guadagni procuratisi dalla donna facente mercato del proprio corpo, e, sotto il profilo soggettivo, si espleti nella volonta libera e consapevole di ricevere danaro od altra utilita conosciuta come proveniente da introiti dell'altrui prostituzione. (V.110414, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)