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Sez. 2, Sentenza n. 5455 del 09/12/1989 (Rv. 464525 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - DIMINUZIONE (DIVIETO DI) - SERVITÙ DI PASSAGGIO - CHIUSURA DEL FONDO SERVENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464525-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - DIMINUZIONE (DIVIETO DI) - SERVITÙ DI PASSAGGIO - CHIUSURA DEL FONDO SERVENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'esistenza di una servitù, pur comportando la restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, non impedisce al suo proprietario, anche quando il fondo è gravato da servitù di passaggio, di operare la chiusura del fondo stesso, essendogli riconosciuta tale facoltà dal combinato disposto degli artt. 841 e 1064 cod. civ., purché dalla chiusura non derivino restrizioni al contenuto della servitù e si adottino mezzi idonei ad assicurare al titolare di essa la libera esplicazione del proprio diritto, sia pure con un minimo e trascurabile disagio. (Conf 1509/86, mass n 444891).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)