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Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 07/03/1986 (Rv. 444891 - 01)

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO - FONDO GRAVATO DA SERVITÙ DI PASSAGGIO - LEGITTIMITÀ DELLA CHIUSURA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444891-01

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO - FONDO GRAVATO DA SERVITÙ DI PASSAGGIO - LEGITTIMITÀ DELLA CHIUSURA - CONDIZIONI.*

La facoltà di chiudere il fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi è riconosciuta al proprietario dalla norma dell'art. 841 cod. civ., anche quando il fondo è gravato da servitù di passaggio e sempre che dalla sua chiusura non derivino limitazioni al contenuto della servitù e siano adottati i mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera esplicazione del proprio diritto, anche se con un minimo e trascurabile disagio. (nella specie, la S.C., in applicazione del su riportato principio ha ritenuto che erroneamente il giudice del merito aveva ordinato al proprietario del fondo, gravato da servitù di passaggio, di lasciare aperti durante le ore diurne, i cancelli installati allo ingresso del fondo stesso). (Conf 3003/82, mass n 420925; (Conf 6325/80, mass n 410066; (Conf 1758/79, mass n 398119; (Conf 2970/76; (Conf 1021/75, mass n 374423; (Conf 3065/74, mass n 371521; (Conf 3004/68, mass n 378372; (Conf 1511/63, mass n 262251; (Conf 72/63, mass n 260089).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)