Sez. 1, Sentenza n. 1416 del 21/03/1989 (Rv. 462244 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - RICORSO ORDINARIO E RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPOSIZIONE DA PARTI DIVERSE CONTRO LA STESSA SENTENZA - RIUNIONE - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - RICORSO ORDINARIO E RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPOSIZIONE DA PARTI DIVERSE CONTRO LA STESSA SENTENZA - RIUNIONE - NECESSITÀ.*
Il ricorso ordinario per Cassazione ed il ricorso per regolamento di Competenza, proposti da parti diverse contro la medesima sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., e trattati con le modalità procedimentali previste per il primo (prevalenti su quelle camerali, per le più ampie garanzie di contraddittorio e di difesa offerte dal dibattito in udienza), atteso che la diversità di rito, cui, di regola, sono soggetti l'uno e l'altro ricorso, non può essere di ostacolo all'applicazione del citato art. 335 cod. proc. civ., il quale risponde a prioritarie esigenze di economia processuale e di unitarietà del processo d'impugnazione. (contra 1782/84, mass n 433854; (contra 2823/73, mass n 366392).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)