Sez. L, Sentenza n. 7180 del 06/08/1996 (Rv. 498978 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza relativa alla sola competenza ed alle spese giudiziali - Impugnazione sul capo relativo alle spese - Autonomia rispetto al regolamento di competenza - Ricorso per cassazione avverso il capo relativo alle spese giudiziali ed istanza di regolamento di competenza - Proposizione in un unico atto - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite deve essere impugnata con istanza di regolamento (necessario) di competenza relativamente al primo capo della statuizione, laddove, per il capo attinente alle spese, e sempre che la parte soccombente voglia avvalersene autonomamente (ossia a prescindere dall'esito dell'istanza di regolamento di competenza), occorre un'impugnazione distinta da proporre nei modi ordinari, e dunque l'appello nell'ipotesi di impugnazione di sentenza di primo grado, ed il ricorso per cassazione nell'ipotesi di sentenza di secondo grado; in quest'ultimo caso è ammissibile il ricorso unico, che comprenda sia l'istanza di regolamento di competenza sia il ricorso per cassazione in ordine alla statuizione sulle spese, sempre che vengano salvaguardati i requisiti di entrambe le impugnazioni, ricorso relativamente al quale la Corte di cassazione deve decidere contestualmente su entrambe le impugnazioni applicando, tenuto conto delle maggiori garanzie di contraddittorio e difesa offerte nel dibattito in udienza, le modalità procedurali proprie del ricorso per cassazione, e non già quelle stabilite dalla legge per l'esame, in camera di consiglio, dell'istanza di regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)