Sez. 1, Sentenza n. 2559 del 05/12/1970 (Rv. 348902 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - MOTIVAZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI - INDICAZIONE SPECIFICA DEI DATI DI FATTO E DEI CRITERI GIURIDICI - NECESSITA - MERO RICHIAMO DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA DEI BENI - INSUFFICIENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - MOTIVAZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI - INDICAZIONE SPECIFICA DEI DATI DI FATTO E DEI CRITERI GIURIDICI - NECESSITA - MERO RICHIAMO DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA DEI BENI - INSUFFICIENZA.*
In forza dell'art 42 del RD 8 luglio 1937, n 1516, le decisioni delle commissioni distrettuali e di quelle provinciali sulle controversie che si riferiscono alla valutazione in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza debbono contenere una sommaria motivazione dalla quale risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella Determinazione del valore imponibile. Per assolvere siffatto Obbligo di motivazione la decisione deve indicare specificamente i dati in base ai quali si e proceduto al calcolo del valore imponibile precisando a quale dei criteri previsti dalle lettere a) e b) dell'art 16 del RD 7 agosto 1936, n 1639, si e attenuta, in modo che possa controllarsi l'iter seguito dalla commissione per il conseguimento dei risultati ottenuti. L'esigenza della motivazione non puo dirsi soddisfatta dal semplice richiamo, contenuto nella decisione, alla relazione estimativa dei beni, e cio anche nel caso che la relazione sia stata redatta da uno o piu membri della commissione decidente, giacche tale relazione costituisce pur sempre un atto istruttorio esterno alla decisione e non gia una parte integrante della stessa. (V 3568'68, mass 336764 2580'68, mass 335048 1725'68, mass 333584 722'60 2258'70, mass n 348900).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)